26, Aprile, 2024

Adesso ci si può separare in municipio: costa 16 euro. Ma è possibile farlo anche nei Comuni che non hanno deciso i costi

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“Separazione e divorzio facili”: con la legge 162 del 2014 adesso è possibile chiederli direttamente all’anagrafe. Reggello e Figline e Incisa hanno già fissato i costi della pratica che è molto economica: una marca da bollo da 16 euro. Ecco i casi nei quali ci si può rivolgere direttamente al Comune (anche in quelli che per il momento non hanno deliberato in materia).

Ormai da mesi è possibile separarsi e divorziare direttamente in Comune. A renderlo possibile è il dl 132 del 2014, convertito in legge a novembre.

Anche in  Valdarno adesso è possibile svolgere la pratica direttamente davanti all'ufficiale dello stato civile. Alcuni Comuni hanno già previsto i costi. Ultimo in ordine di tempo Figline e Incisa. Reggello lo ha fatto nelle settimane passate. In questi due Comuni è stato determinato l'importo di diritto fisso: una marca da bollo da 16 euro.

Ma anche negli altri municipi dove non è stato deliberato in materia, chi possiede i requisiti può direttamente chiedere la separazione o il divorzio semplificato.

Non tutti però possono accedere alla procedura: “Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano  in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci  o  portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti”. 
 
“L'ufficiale dello stato civile riceve da  ciascuna  delle  parti personalmente la dichiarazione che esse vogliono separarsi ovvero far cessare gli effetti civili del matrimonio o ottenerne lo scioglimento secondo condizioni tra  di  esse  concordate.  Allo  stesso  modo  si procede  per  la  modifica  delle  condizioni  di  separazione  o  di divorzio”.

“L'accordo  – specifica la legge – non  può contenere  patti  di   trasferimento patrimoniale. L'atto contenente l'accordo e' compilato e sottoscritto immediatamente dopo il ricevimento  delle  dichiarazioni  di  cui  al presente comma. L'accordo tiene luogo  dei  provvedimenti  giudiziali che definiscono, nei casi di  cui  al  comma  1,  i  procedimenti  di separazione  personale,  di  cessazione  degli  effetti  civili   del matrimonio, di  scioglimento  del  matrimonio  e  di  modifica  delle condizioni di separazione o di divorzio".

I coniugi interessati alla procedura possono rivolgersi al “comune di residenza di uno di loro” o al “comune presso cui e'  iscritto  o  trascritto  l'atto  di  matrimoni”.

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