Delibera del 14 aprile della Corte dei Conti sul rendiconto 2013 del comune di Montevarchi. Le criticità evidenziate riguardano i vincoli delle somme in entrata: “L’ente non ha effettuato in bilancio la corretta contabilizzazione dei flussi di cassa relativi a entrate a specifica destinazione”. E intima al comune di adottare misure correttive
Finisce sotto l’occhio della Sezione regionale di Controllo per la Toscana della Corte dei Conti, il bilancio 2013 del comune di Montevarchi. Al centro delle contestazioni mosse dall’organo di controllo, ci sarebbero le modalità con cui sono state contabilizzate alcune voci in entrata, nello specifico quelle vincolate: cioè, destinate a precisi capitoli di spesa.
“Il rendiconto 2013 del Comune di Montevarchi – scrive la Corte dei Conti – come rappresentato nella relazione dell’organo di revisione e nei prospetti ad essa allegati, evidenzia […] criticità o irregolarità gravi, che danno luogo a specifica pronuncia di accertamento”. E poi spiega: “L’ente non ha proceduto ad effettuare in bilancio la corretta e integrale contabilizzazione delle movimentazioni dei flussi di cassa relativi alle entrate a specifica destinazione”.
Da qui la mancata corrispondenza tra le riscossioni complessive di entrata in conto capitale e quelle vincolate: “A fronte di riscossioni complessive di entrate in conto capitale (titoli IV e V) per euro 3.328.921,12, le entrate a specifica destinazione indicate come vincolate sono pari ad euro 2.759.826,50”, scrive la Corte dei Conti. Una rilevazione a cui il comune di Montevarchi replica sostenendo che “la mancata coincidenza delle riscossioni complessive di entrate in conto capitale (Titoli IV e V) con le entrate a specifica destinazione riscosse nell’esercizio è dovuto al fatto che non tutte le entrate del titolo IV hanno un vincolo di destinazione”.
Le entrate del Titolo IV sono quelle che derivano dalla vendita di immobili di proprietà comunale oppure da finanziamenti di Regione, Stato, altri enti pubblici: tutte entrate che sono destinate di norma a uno scopo specifico. Ed è quello che sostiene la Corte dei Conti: “L’assenza di una distinzione tra le diverse tipologie di entrata può comportare un utilizzo costante e ripetuto di entrate vincolate per il finanziamento di spese correnti che altera gli equilibri e non consente l’emersione di situazioni deficitarie o di sofferenza della cassa, consentendo al tempo stesso che eventuali situazioni di disavanzo finanziario, conseguenti al mantenimento in bilancio di poste attive non effettivamente esigibili, non trovino evidenza contabile”.
Il passaggio non è di facile comprensione per chi non è avvezzo a lavorare con i bilanci, ma la Corte dei Conti ribadisce di non condividere il metodo di contabilizzazione usato dal comune di Montevarchi: “Non risulta condivisibile a parere della Sezione una distinzione, all’interno del genus delle entrate vincolate, tra entrate con un vincolo generico ed entrate a specifica destinazione. Per entrambe le tipologie di risorse, una volta che ne sia stata definita la destinazione specifica […] si crea quel legame tra la risorsa prevista e poi accertata e la spesa programmata e poi impegnata che rende necessario non solo un vincolo sulla competenza del bilancio ma anche un vincolo in termini di cassa”. Altrimenti, sottolinea la Corte dei Conti, “l’ente in situazione di deficit di cassa di fatto finanzia le spese “ordinarie” con risorse che viceversa sono destinate a specifici interventi, senza che questo fenomeno, pur consentito dal TUEL, abbia una evidenza contabile”.
Secondo la Corte dei Conti, dunque, ci sarebbero state nel bilancio 2013 “gravi irregolarità”, per le quali ora si chiede che “vengano assunti provvedimenti adeguati a garantire una puntuale e affidabile rilevazione delle poste vincolate nell’ambito della gestione di cassa. In assenza di tale corretta gestione, infatti, non solo si determina una rappresentazione non veritiera delle effettive consistenze di cassa, ma, soprattutto, non vengono alla luce eventuali situazioni di precarietà del bilancio quali quelle che conseguono al ripetuto o costante utilizzo di fondi vincolati per il pagamento di spese correnti. Sintomo, questo, dell’impossibilità di finanziare le spese ordinarie con le risorse destinate alla generalità del bilancio”.
E la scadenza è brevissima: sessanta giorni di tempo per adottare le misure correttive.