25, Novembre, 2024

Box per cani, il Tar della Toscana boccia il regolamento comunale di Reggello: “Contrasta con la normativa regionale”

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Il tribunale amministrativo ha accolto il ricorso dei privati contro un’ordinanza di demolizione emessa dal Comune, per un presunto illecito edilizio. Al centro della contesa un ricovero per cani: “Il regolamento comunale per la realizzazione di manufatti leggeri contrasta con la legge regionale”. Troppo piccole le misure stabilite: “Per i box necessari almeno 8 mq per ogni cane”.

Il Tar della Toscana boccia l'articolo 4 del regolamento comunale di Reggello per la realizzazione di manufatti leggeri: il tribunale amministrativo, nelle scorse settimane, ha accolto il ricorso presentato da un privato. Al centro della contesa un ricovero per cani in un'area privata: secondo i rilievi dell’amministrazione, lo spazio era superiore alle misure stabilite dal regolamento e quindi sarebbe stato necessario il permesso di costruire.
 
Il Comune aveva quindi emesso un’ordinanza di demolizione nel 2014. Nel 2015 aveva inoltre dato comunicazione di rigetto della domanda di accertamento di conformità “richiesto in seguito a presunto illecito edilizio”.
 
Il regolamento comunale stabilisce all’articolo 4 gli “interventi in edilizia libera” che non necessitano di alcun titolo abilitativo. Tra questi anche “manufatti per ricovero di animali di piccola taglia (animali da cortile o animali da compagnia)”. In particolare prevede: “Le dimensioni non possono superare i seguenti parametri: 2,00 m di lunghezza, 1,50 m di larghezza e 2,00 m di altezza nel punto esterno più alto. Se realizzati in legno, questo dovrà essere trattato con una verniciatura naturale”.
 
Il Tribunale amministrativo con la sentenza ha fatto chiarezza sulla materia e riconosciuto che l’articolo 4 contrasta con le normative regionali. In particolare ha riconosciuto che il “menzionato art. 4, nello stabilire le dimensioni massime per i ricoveri destinati agli animali di piccola taglia (animali da cortile o animali da compagnia) – 2.00 m di lunghezza, 1,50 m di larghezza e 2,00 m di altezza nel punto esterno più alto – contrasta con il Regolamento di attuazione della l.r. n. 59/2009, adottato con DPGR 1 ottobre 2013, n. 53, che prevede per i box (quale il manufatto in questione) la superficie minima di 8 mq per ogni cane”.
 
Per questo ha accolto il ricorso e annullato i provvedimenti impugnati dai proprietari.

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