Caso nido di Castelfranco, la replica degli avvocati

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In riferimento all’articolo pubblicato da Valdarnopost sulla vicenda degli orari al nido di Castelfranco, riceviamo e pubblichiamo la replica all’assessore Gagliardi degli avvocato Carlotta Padrini e Luigi Monaco, ai sensi dell’art. 8 della Legge 47/1948.

“In merito alle dichiarazioni rilasciate dall’Assessore all’Istruzione del Comune di Castelfranco Piandiscò, Orietta Gagliardi, riteniamo doveroso ristabilire la verità dei fatti, ampiamente smentita dagli stessi atti ufficiali emessi dall’Ente:

Assenza di spontaneità da parte del Comune: Non corrisponde al vero che l’Amministrazione comunale abbia «preso atto di un passaggio poco chiaro del regolamento». Al contrario, proprio all’interno della Determinazione n. 58 del 07/09/2026, il Comune ribadisce e rivendica espressamente la presunta legittimità del proprio operato, dichiarando di ritenere che le proprie scelte siano state assunte nel corretto esercizio della propria discrezionalità. Non vi è stato alcun spontaneo “ravvedimento”, ma la mera ed immediata esecuzione di un provvedimento cautelare del TAR Toscana (Ord. n. 596/2026) che ha accertato l’illegittimità dell’operato comunale, a cui la famiglia si è dovuta piegare adendo le vie legali dopo essere stata penalizzata.

Costituzione e resistenza in giudizio: del pari, è del tutto infondata l’affermazione secondo cui l’Amministrazione «non ha voluto ostacolare» il ricorso. Il Comune di Castelfranco Piandiscò si è regolarmente costituito in giudizio tramite un proprio legale, difendendo con forza e in ogni sede – sia attraverso memorie scritte che nell’udienza cautelare – la presunta legittimità del proprio provvedimento, poi bocciato dal TAR.

Costi sostenuti con denaro pubblico: La scelta di resistere in giudizio a tutti i costi ha comportato per l’Amministrazione una spesa legale di quasi € 8.000,00, come risulta in modo trasparente dagli atti pubblici consultabili e pubblicati sull’Albo Pretorio.

Irrilevanza della residenza: Il richiamo fatto dall’Assessore alla non residenza del minore nel Comune è capzioso e fuorviante: la residenza esterna non costituisce in alcun modo causa di esclusione dal bando per il nido d’infanzia, bensì soltanto un criterio per l’assegnazione di un punteggio inferiore in graduatoria.

Autotutela difensiva e non “generosità”: L’Amministrazione avrebbe potuto annullare la graduatoria in autotutela subito dopo la notifica del ricorso. Ha invece preferito resistere fino all’ordinanza di condanna del TAR. Inoltre, come si legge apertamente nella medesima Determinazione n. 58/2026, l’estensione del tempo lungo agli altri minori esclusi non nasce da un intento di magnanimità (verso la cittadinanza), ma dalla dichiarata necessità dell’Ente di tutelarsi dal “rischio di ulteriore e reiterato contenzioso” da parte di altre famiglie ingiustamente colpite”.

Glenda Venturini
Glenda Venturini
Capo redattore
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