22, Dicembre, 2024

Il ricorso dell’Aquila è inammissibile, il Giudice sportivo convalida la vittoria dell’Alberoro al Brilli Peri

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Il Montevarchi contestava il giallo a Pasquini anziché a Nocciolini, vero autore del fallo che portò al rigore e al gol-partita dell’Alberoro nella partita del 23 febbraio scorso. Ma il Giudice ha respinto il ricorso, ricordando che non è suo compito valutare le decisioni disciplinari dell’arbitro. Inutile anche l’aver allegato i filmati dell’episodio: la prova Tv è ammessa solo in Serie A e B

Il reclamo dell’Aquila Montevarchi è inammissibile. Di più: è “assolutamente insindacabile” da parte del Giudice sportivo che omologa quindi la vittoria dell’Alberoro al Brilli Peri precisando come non sia compito suo il valutare le “decisioni di natura disciplinare” come un’ammonizione, nemmeno nel caso in cui il cartellino venga alzato verso il giocatore sbagliato, come successe in quell’occasione.
 
Lo scorso 23 febbraio, alla mezz’ora della ripresa, il difensore aquilotto Nocciolini atterrò in maniera fallosa un avversario all’interno dell’area. L’arbitro concesse il rigore ammonendo però Pasquini, già ammonito, che in quella circostanza si trovava lontano dall’azione. Il Montevarchi restò in dieci, Bastianelli segnò dal dischetto e l’Alberoro portò in fondo l’1-0 col quale espugnò il comunale di Montevarchi. Al termine della gara la dirigenza rossoblù si procurò le riprese televisive che confermavano lo “scambio di persona”, annunciò il reclamo e allegò le immagini al ricorso.
 
Non è bastato. Il Giudice ricorda prima di tutto che il suo compito, come previsto dall’articolo 29 del Codice di giustizia sportiva, è quello di valutare “in prima istanza sulla regolarità dello svolgimento delle gare” con precisa “esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall'arbitro”. Il fatto contestato dal Montevarchi è “pienamente riconducibile ad eventuali errori di carattere disciplinare” e pertanto al di fuori di quel che compete all’organo.
 
Inutile anche aver allegato le riprese televisive, che anzi vengono dichiarate anch’esse inammissibili visto che lo stesso Codice di giustizia sportiva “consente il ricorso a prove televisive di cui sia provata la piena garanzia tecnica e documentale limitatamente a casi della Lega Nazionale Professionisti (in pratica Serie A e Serie B, ndr) al sol fine dell’irrogazioni di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati”.
 

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