26, Luglio, 2024

Sentenza del Giudice di Pace sugli oneri di depurazione: “Non dovuti se non connessi al servizio”

Articoli correlati

In Vetrina

Più lette

In Vetrina

Il Giudice di Pace di Arezzo, con sentenza n. 386 / 2021, ha accolto il ricorso presentato da un utente del servizio idrico, il Circolo Arci ‘Perini’ di Castelfranco, riconoscendo non dovuti gli importi richiesti da Publiacqua in bolletta per la quota relativa alla depurazione tra il 2015 e il 2017, stabilendo anche il diritto dell’utente al rimborso degli importi indebitamente corrisposti, relativi ai periodi precedenti. La causa ha preso il via dal ricorso proposto dal Forum Toscano dei Movimenti per l’Acqua e presentato dal Circolo, rappresentato dal Presidente Pro Tempore Giovanni Spaghetti, assistito dall’avvocato Sandro Ponziani.

In sostanza, pur non essendo servito da impianto di depurazione, al Circolo era stata addebitata la quota di tariffa relativa alla depurazione: una battaglia, questa, che ha portato avanti con forza il Forum di Movimenti dell’Acqua con il Comitato Acqua Bene Comune del Valdarno. “La quota di depurazione – spiegano – non è dovuta in base alla sentenza della Corte Costituzionale n. 335/2008, che ha dichiarato la illegittimità di tale balzello, in mancanza del relativo servizio. Tale quota era stata richiesta da Publiacqua agli utenti, non serviti da depurazione, anche retroattivamente, asserendo che pur non essendo presente il servizio di depurazione, erano comunque stati avviati i progetti per i lavori relativi all’adeguamento del depuratore, e che pertanto la relativa quota doveva ritenersi dovuta”.

Al contrario, il ricorrente ha sostenuto invece che non erano stati rispettati i tempi programmati per i lavori, ed inoltre che Publiacqua era venuta meno ai doveri di informazione nei confronti degli utenti. “Il Giudice di Pace di Arezzo, in persona della Dott.ssa Sabrina Braccini, ha accolto quanto sostenuto dall’Avv. Ponziani, con particolare riguardo al mancato rispetto della tempistica prevista per la progressione dei lavori, e alla mancata, anzi distorta, informazione fornita all’utente, al quale fino alla fine del 2015 era stato comunicato che non era in essere “alcuna attività di progettazione, realizzazione o completamento di impianti di depurazione”, salvo poi richiedere la relativa tariffa retroattivamente per i cinque anni precedenti”.

Conseguentemente, il Giudice ha affermato che “non ricorrono i presupposti di legge per la sussistenza del credito e, pertanto, va dichiarata l’insussistenza dell’obbligo dell’attore (Circolo A.R.C.I.), al pagamento in favore della Convenuta (Publiacqua s.p.a.), di tutte le somme liquidate a titolo di tariffa o onere di depurazione di cui alle fatture“. Il Giudice ha dichiarato inesistente l’obbligo dell’A.R.C.I. al pagamento in favore di Publiacqua delle somme richieste “a titolo di tariffa ex Legge n.13/2009, depurazione e quota consumo depurazione”, e ha condannato Publiacqua alla restituzione della somma già corrisposta e al pagamento delle spese di giudizio.

“La sentenza – commenta il Forum Toscano dei Movimenti per l’Acqua – assume pertanto una particolare importanza, per tutti gli utenti non serviti da impianti di depurazione funzionanti (che si calcola siano diverse migliaia), o per i quali sono state fatte pagare somme a titolo di depurazione pur non ricorrendone i presupposti di legge, i quali potranno far valere nei confronti del gestore il diritto al rimborso delle somme indebitamente corrisposte. A breve il Forum Toscano per l’Acqua adotterà opportune iniziative pubbliche per informare i cittadini e per concordare ulteriori azioni per richiedere alla Publiacqua il rimborso delle somme pagate e non dovute”.

Glenda Venturini
Glenda Venturini
Capo redattore

Articoli correlati