Recepita dalla Regione Toscana la legge 119 del 31 luglio 2017, in merito all’obbligo vaccinale. Le vaccinazioni obbligatorie (e gratuite) passano da 4 a 10, le documentazioni vanno presentate a scuola con scadenze diverse: il 10 settembre per le scuole dell’infanzia, il 31 ottobre per le altre scuole a partire dalla primaria
Anche la Regione Toscana ha già recepito la legge nazionale 119 del 31/7/2017, con la quale sono state introdotte nuove disposizioni in materia di prevenzione vaccinale e di estensione dell'obbligatorietà. L'obiettivo della legge è recuperare e mantenere i livelli di copertura vaccinale ottimali raggiunti negli anni scorsi, anche in Toscana, e che oggi registrano un significativo calo al di sotto della soglia considerata di sicurezza dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (95%). Ecco il vademecum con tutte le informazioni necessarie.
Le vaccinazioni obbligatorie passano da 4 a 10. Per i minori di età compresa tra 0 e 16 anni e per tutti i minori stranieri non accompagnati, sono obbligatorie e gratuite le seguenti vaccinazioni:
per i nati dal 2001 al 2016
Anti-poliomielitica; Anti-difterica; Anti-tetanica; Anti-epatite B; Anti-pertosse; Anti-Haemophilus Influenzae tipo B; Anti-morbillo; Anti-rosolia; Anti-parotite.
per i nati dal 2017
Anti-poliomielitica; Anti-difterica; Anti-tetanica; Anti-epatite B; Anti-pertosse; Anti-Haemophilus Influenzae tipo B; Anti-morbillo; Anti-rosolia; Anti-parotite; Anti-varicella. (La vaccinazione contro la varicella, che è obbligatoria per i nati dall'anno 2017, viene somministrata dopo il compimento dell'anno di età).
Le vaccinazioni contro poliomielite, tetano, difterite ed epatite B erano già obbligatorie.
L'obbligatorietà delle vaccinazioni contro morbillo, parotite, rosolia e varicella è soggetta a revisione triennale in base ai dati epidemiologici e al livello di copertura vaccinale raggiunto.
Sono fortemente raccomandate e per questo offerte attivamente e gratuitamente ai nuovi nati le vaccinazioni anti-meningococco C, anti-meningococco B, anti-pneumococco, anti-rotavirus.
Sono esonerati dall'obbligo vaccinale in maniera definitiva coloro che hanno già contratto la malattia, comprovata dalla notifica del medico o dagli esiti dell'analisi sierologica. Le vaccinazioni obbligatorie possono inoltre essere omesse in maniera permanente (quando siano controindicate in via definitiva, in presenza di condizioni cliniche documentate dal medico/pediatra di famiglia); oppure differite temporaneamente (quando una o più vaccinazioni siano controindicate in via temporanea in presenza di condizioni cliniche documentate dal medico/pediatra di famiglia).
In caso di mancata osservanza dell'obbligo vaccinale i genitori/tutori/affidatari del minore, sono convocati dall'Azienda USL competente per un colloquio durante il quale saranno fornite le informazioni necessarie per l'avvio del percorso di recupero delle vaccinazioni non effettuate. In caso di mancata effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro. Non incorrono nella sanzione i genitori che provvedono nei termini indicati dall'Azienda USL a far somministrare al minore la vaccinazione, a condizione che il completamento del ciclo previsto per ciascuna vaccinazione obbligatoria avvenga nel rispetto della tempistica stabilita dalla scheda vaccinale per età.
Cosa fare per l'iscrizione ai servizi educativi per l'infanzia e a scuola
Per l'anno scolastico 2017-2018, per i minori da 0 a 16 anni e per tutti i minori stranieri non accompagnati, dovrà essere presentata alle scuole, ai servizi educativi per l'infanzia, ai centri di formazione professionale e alle scuole private non paritarie, idonea documentazione che attesti l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie previste per età, oppure l'esonero per immunizzazione naturale se la malattia è stata contratta, o anocra l'omissione o il differimento della vaccinazione per motivi clinici.
La documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie previste per età può essere sostituita dalla autocertificazione, ma in questo caso il genitore è comunque tenuto a presentare successivamente la documentazione necessaria.
Come ottenere la documentazione richiesta: per il rilascio della documentazione attestante le avvenute vaccinazioni, è possibile rivolgersi all'Azienda USL di competenza o al pediatra di famiglia anche nel caso in cui lo stesso non effettui direttamente le vaccinazioni, presentando il libretto delle vaccinazioni. L'azienda USL o il pediatra di famiglia rilasceranno un'attestazione contenente le informazioni previste, in relazione alle diverse situazioni.
Scadenze per la presentazione della documentazione per l'anno scolastico 2017-2018:
– entro il 10 settembre 2017 la documentazione richiesta deve essere presentata ai servizi educativi e alle scuole per l'infanzia incluse quelle private non paritarie: la mancata presentazione di tale documentazione preclude l'ammissione
– entro il 31 ottobre 2017 la documentazione richiesta deve essere presentata alla scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e ai centri di formazione professionale: in questo caso la mancata presentazione di tale documentazione non preclude l'ammissione.
– entro il 10 marzo 2018 coloro che, entro il 10 settembre o il 31 ottobre, hanno presentato solo autocertificazione, dovranno comunque presentare la documentazione richiesta
La mancata presentazione della documentazione richiesta è segnalata all'Azienda USL per gli adempimenti di competenza. I minori da 0 a 6 anni non potranno essere ammessi a frequentare i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia incluse quelle private non paritarie, in quanto la presentazione della documentazione richiesta costituisce, in questo caso, requisito per l'accesso. Per gli altri gradi di istruzione la presentazione della documentazione non costituisce requisito di accesso alla scuola dell'obbligo (scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado) e ai centri di formazione professionale.
Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge anche gli operatori scolastici, sanitari e socio sanitari, devono presentare agli istituti scolastici e alle aziende sanitarie di competenza, una dichiarazione resa ai sensi del DPR 445 28/12/2000, comprovante la propria situazione vaccinale.