23, Novembre, 2024

Fimer, i dettagli dell’ordinanza del giudice: tutti gli atti a Milano. Inammissibile l’accordo delle ultime ore

Articoli correlati

In Vetrina

Più lette

In Vetrina

Il giudice del Tribunale di Arezzo, Federico Pani, ha sciolto le riserve ed emesso un’ordinanza, dopo l’udienza del 14 giugno, con la quale viene dichiarata l’incompetenza del Tribunale aretino in favore di quello di Milano, sezione specializzata in materia di impresa, “in merito al procedimento volto alla dichiarazione d’insolvenza” e l’inammissibilità dell’istanza “da parte di Fintechno Tlc International S.a. e Susanna Sottocorno (vale a dire i due soci di FIMER S.P.A.) con la quale viene dato atto che tra loro e MA Solar Italy Limited (vale a dire una società veicolo costituita da McLaren/Greybull) è stato raggiunto un accordo e viene chiesta la fissazione di un’udienza affinché «possa prendere atto degli effetti che conseguono da tali accordi nella procedura concordataria, confermandone la vigenza» “.

Il giudice nell’ordinanza, dopo aver ripercorso la vicenda Fimer spa, rende note le motivazioni per le quali quell’accordo non può essere accolto. “In via del tutto preliminare deve dichiararsi l’inammissibilità dell’istanza depositata in data odierna, per almeno due ragioni. La prima è che essa è stata depositata quando il Collegio si trova in camera di consiglio all’esito dell’udienza del 14.6.2023; la seconda – forse ancor più dirimente – è che proviene dai soci di FIMER S.P.A., i quali non hanno alcuna legittimazione ad esprimere la volontà della persona giuridica”.

“Oltretutto, ove anche l’istanza fosse provenuta dall’organo amministrativo, e l’accordo sotteso all’istanza fosse stato sottoscritto tra il CdA e la società veicolo di McLaren (circostanza non verificatasi; in atti, infatti, vi è soltanto un documento sottoscritto da due membri del CdA al di fuori di un regolare consiglio di amministrazione, nel quali si legge che i predetti prendono buona nota dei termini del nuovo accordo e dichiarano «di non essere contrari alla sua sottoscrizione, qualora avessimo i poteri a seguito della riapertura della procedura di concordato preventivo e dell’autorizzazione del Tribunale»), e pur soprassedendo sull’irritualità di un deposito compiuto quando il Collegio si trova in camera di consiglio, comunque non sarebbe stato possibile fissare un’udienza”.

Il giudice Federico Pani spiega infatti che Fimer ha deciso “sorprendentemente di rinunciare al concordato preventivo, così facendo venir meno l’unica cornice procedimentale entro la quale l’accordo in questione avrebbe potuto avere un qualche ruolo. Tra la rinuncia e l’udienza collegiale sono intercorse quasi due settimane nel corso delle quali tanto i soci quanto il CdA (con le loro rispettive competenze e perseguendo i loro, presumibilmente convergenti, interessi) avrebbero potuto risolvere le problematiche insorte con l’investitore e depositare un nuovo concordato preventivo che, se ritenuto non abusivo, avrebbe dovuto essere preso in considerazione dal Tribunale. Ciò, tuttavia, non è accaduto; ed infatti – come anche meglio si vedrà – FIMER S.P.A. ha ritenuto di muovere una serie di eccezioni preliminari in rito concernenti la fissazione dell’udienza del 14.6.2023 e, nel merito, ha solo chiesto un ulteriore (l’ennesimo) rinvio per presentare un nuovo concordato; il tutto nonostante la nota pendenza di plurime istanze volte alla dichiarazione dell’insolvenza”.

Il giudice continua: “Sfugge obiettivamente a questo Collegio la logica sottesa a un andamento (per così dire) “sinusoidale” delle decisioni assunte da FIMER S.P.A. nel corso degli ultimi tre mesi. Invero, per quanto può evincersi dagli atti del procedimento (solo in parte sopra riassunti): – McLaren era un soggetto investitore reperito dagli stessi soci; – quando il (vecchio) CdA, nei termini assegnati dal Tribunale, decideva di concludere un accordo con McLaren, i soci osteggiarono tale decisione, tanto da revocare (per ben due volte) tale organo amministrativo; – solo dopo la fissazione dell’udienza per la revoca del concordato, il (nuovo) CdA, con l’avallo dei soci, decideva di finalizzare con McLaren; – “incassata” l’archiviazione del sub- procedimento di revoca da parte del Tribunale, che ragionevolmente decideva (ancora una volta) di dare credito alla società, seguivano defatiganti trattative con McLaren, fino alla definitiva rottura giustificata dal carattere asseritamente esagerato delle garanzie pretese dall’investitore e dalla presunta assenza di fondi in capo a quest’ultimo; – benché fino alla sera prima dell’udienza fissata dal giudice delegato il CdA avesse comunicato ai commissari giudiziali e depositato nel fascicolo del concordato preventivo la documentazione richiesta (in particolare, un cash flow aggiornato), la mattina del 1.6.2023 veniva depositato l’atto di rinuncia al concordato (peraltro già deliberato dal CdA nel tardo pomeriggio del giorno prima); – all’udienza del 14.6.2023 FIMER S.P.A. ribadiva le proprie perplessità sulla solidità patrimoniale di McLaren; – appena due giorni dopo, però, è stato depositato un accordo tra i soci e McLaren, con l’avallo di due membri del CdA”.

“Questo Collegio, oltre a rinnovare la propria incredulità rispetto alle vicende poc’anzi riassunte (una volta raggiunto l’accordo con McLaren a fine marzo, infatti, FIMER S.P.A. risultava ancora in attività ed aveva finalmente trovato un soggetto in grado di fornire l’indispensabile sostegno finanziario; dopo due mesi e mezzo, a seguito di plurimi eventi che hanno visto i soci protagonisti, talora anche sovrapponendosi all’organo amministrativo neo-nominato, sembra che si sia tornati al punto di partenza, ma nel frattempo la produzione industriale si è fermata e il concordato preventivo è stato rinunciato), non può che prendere atto di quanto verificatosi, conscio di aver concesso a FIMER S.P.A. il tempo più ampio possibile (nei limiti consentiti dalla legge e nell’interesse dei creditori) per trovare una soluzione alla propria crisi ed assicurare il rilancio dell’azienda”.

Per quanto poi riguarda l’eccezione per incompetenza territoriale secondo il giudice è fondata. “In definitiva, competente a dichiarare lo stato d’insolvenza è il Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di impresa. A questo Tribunale non resta quindi che declinare la propria competenza in ottemperanza al (nuovo) dettato normativo, giacché la propria competenza territoriale risultava giustificata solo in pendenza del concordato preventivo”.

Articoli correlati