24, Novembre, 2024

Manutenzione di piante e aree verdi private vicino a ferrovie, strade e marciapiedi: Comune e Prefettura ricordano le regole da seguire

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Prendersi cura degli alberi vicini alle ferrovie è una responsabilità dei privati che ne sono proprietari: il Comune di Figline e Incisa, raccogliendo l’invito della Prefettura di Firenze e di R.F.I. Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, ricorda ai cittadini che la legge obbliga alla corretta manutenzione delle piante per prevenirne la caduta, scongiurare lo sviluppo di incendi e in generale garantire la sicurezza nei pressi della rete ferroviaria.

Il D.P.R. n 753/80 stabilisce il divieto di far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni a una distanza inferiore ai 6 metri dalla rotaia più vicina. Distanza che, dove necessario, deve essere aumentata per far sì che le piante o le opere siano sempre distanti almeno 2 metri dal ciglio delle strade sterrate o dal piede dei rilevati. Per piante, muriccioli e steccati di piccole dimensioni (alti non più di 1,50 m) la distanza può essere ridotta a un metro.

Discorso diverso per gli alberi di grandi dimensioni, cioè quelli per i quali è previsto il raggiungimento di un’altezza superiore ai 4 metri. Questi dovranno essere piantati a una distanza dalla rotaia pari almeno alla loro altezza massima raggiungibile aumentata di 2 metri. I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono inoltre essere destinati a bosco entro una distanza di 50 metri dalla più vicina rotaia.

Il Comune di Figline e Incisa invita quindi i cittadini a verificare il rispetto delle misure di prevenzione sulle alberature private e, da parte sua, proseguirà con i controlli su quelle pubbliche. Si ricorda che in caso di violazioni delle norme di sicurezza il proprietario delle piante si espone a sanzioni pecuniarie e penali.

Inoltre, come previsto dall’articolo 29 del Codice della strada, i proprietari dei terreni confinanti con strade e giardini pubblici hanno l’obbligo di eseguire la manutenzione necessaria ad impedire che le piantagioni e/o le siepi presenti sui loro fondi qualora queste costituiscano potenziale pericolo, restringano o danneggino le strade, ostacolino la visibilità della segnaletica stradale o costituiscano intralcio alla libera fruizione di parchi e giardini. Gli stessi proprietari devono anche provvedere celermente ad eliminare dalla proprietà pubblica le ramaglie, il materiale vegetale a seguito dell’abbattimento o potature degli alberi e le piante cadute dai loro terreni a causa del maltempo o per altre ragioni.

Chiunque non osserva questi obblighi è punito con la multa da € 173,00 a € 695,00. Oltre a pagare la multa, il trasgressore è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi a proprie spese.

 

Glenda Venturini
Glenda Venturini
Capo redattore

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