Pubblicato il 23/12/2022

N. 01509/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00680/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 680 del 2022, proposto da
Cristina Farri, Alessandro Ferretti, Sandra Bettini, Doriana Innocenti, Moreno Mugnai, Emanuela Bigazzi, Lorenzo Mugnai, Laura Mugnai, Maria Grazia Zanobini, Antonio Codognato, Ekaterina Bigazzi, Domenico Fischietti, Giovanni Diana, Nicolina Pagano, Margherita Verrone, Giovanni Arcaro, Ugo Coppi, David Bigi, Claudio Gennarini, Sabrina Molieri, Sara Pasquini, Adolfo Zampoli, Rolando Zampoli, Fabio Camiciottoli, Nunzia Orlando, Domenico Salzano, Stefania Biondi, Germano Tassini, Cristiano De Donatis, Francesca Brogi, Adua Caterina Diana, Paolo Dini, Comitato per la Difesa e Valorizzazione del Parco Urbano “Carlo Alberto Dalla Chiesa” di Figline Incisa Valdarno, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Mauro Montini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Firenze, via Scialoia 52;

contro

Comune di Figline e Incisa Valdarno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Orietta Occhiolini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Città Metropolitana di Firenze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesca Zama, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege in Firenze, via degli Arazzieri 4;

per l'annullamento

- della delibera della Giunta Comunale Comune di Figline e Incisa Valdarno, n. 54 del 03.03.2022, pubblicata all'albo pretorio sino al 23.03.2022, con cui è stato approvato “in linea tecnica, in ogni sua parte, il progetto di prefattibilità tecnico/economica dei lavori “Realizzazione della nuova piscina comunale” secondo la documentazione depositata in data 29.05.2020 dallo studio incaricato Teco+ di Bologna”, per una spesa complessiva dell'intervento pari a euro 4.600.234,83, e di ogni atto presupposto, conseguente, connesso, anche dagli estremi non noti, in particolare:

- della nota prot. 0015095 del 11.04.2022, a firma del Sindaco Metropolitano della Città Metropolitana di Firenze, inviata al “Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali-Direzione Centrale della Finanza Locale”, avente ad oggetto: “PNRR- Decreto 152/2021 conv. in l. 29 dicembre 2021. N. 233-art. 21- Piani Integrali- M5C2-Investimento- Trasmissione integrazioni”, contenente:

i) la proposta progettuale “sport e benessere” con l'esatta indicazione del soggetto attuatore per ciascun intervento;

ii) la relazione della proposta progettuale “sport e benessere” rettificata all'indicazione dei soggetti 4 attuatori;

iii) le relative allegate planimetrie rendering dell'intervento proposto, il tutto limitatamente al progetto n. 3 “CUPF97D22000020006, Valorizzazione Aree Verdi Area “La Gaglianella”, CUP F95B22000020006, Nuova Realizzazione Piscina Comunale”;

e, ove occorrer possa del Progetto Integrato di rigenerazione urbana contenente la Relazione Tecnica dell'intervento: “potenziamento dei servizi per la promozione delle attività sportive e sociali- realizzazione di piscina comunale e riqualificazione di aree verdi” della Città Metropolitana di Firenze-Comune di Figline e Incisa Valdarno;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Figline e Incisa Valdarno, della Città Metropolitana di Firenze e del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 ottobre 2022 il dott. Pierpaolo Grauso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. I ricorrenti in epigrafe sono tutti residenti nel Comune di Figline e Incisa Valdarno, nelle immediate vicinanze del parco urbano dedicato al Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Essi hanno anche costituito un “Comitato per la difesa e la valorizzazione del Parco urbano di piazza Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa”, che parimenti ricorre.

La controversia investe l’iniziativa dell’amministrazione comunale di realizzare, in una porzione dell’area attualmente occupata dal parco, una nuova piscina pubblica finanziata con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.).

I ricorrenti espongono che nell’area del parco è già presente una piscina comunale, ricavata al piano inferiore dell’edificio scolastico “G.B. Del Puglia”, posto a un’estremità del parco ed a sua volta circondato da spazi verdi. Il vecchio impianto necessita di interventi di manutenzione straordinaria e sin dal 2011 è interessato da una proposta di riqualificazione con ampliamento. Nel 2020, il Comune ha commissionato un approfondimento progettuale di quella risalente proposta, in esito al quale i tecnici incaricati hanno prospettato tre possibili “scenari” alternativi: il primo, che consiste sostanzialmente in un ampliamento della piscina esistente; il secondo, che prevede la realizzazione di un nuovo impianto a ridosso della scuola, andando a occupare una porzione dell’area esterna di pertinenza di quest’ultima e una porzione del confinante parco “Generale Dalla Chiesa”; il terzo, che allo stesso modo prevede la realizzazione di un nuovo impianto, stavolta posizionato all’interno del parco, sul lato opposto rispetto a quello occupato dall’edificio scolastico con la vecchia piscina.

Dei tre scenari, quello prescelto per la progettazione preliminare è il terzo, giudicato dai progettisti il più idoneo a risolvere le criticità legate al rischio idraulico al fine dell’ottimizzazione dei costi.

Con delibera di Giunta n. 54 del 3 marzo 2022, il Comune di Figline e Incisa Valdarno ha approvato il progetto di prefattibilità tecnico-economica dell’opera, condividendo le indicazioni dei progettisti.

Il progetto così approvato è stato trasmesso alla Città Metropolitana di Firenze, che lo ha individuato tra quelli finanziabili in attuazione della linea “Piani Integrati - M5C2 - Investimento 2.2” nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ai sensi dell’art. 21 del d.l. n. 152/2021, convertito con modificazioni in legge n. 233/2021, e del decreto del Ministero dell’Interno 6 dicembre 2021.

La Città Metropolitana ha a propria volta trasmesso al Ministero dell’Interno, per l’ammissione al finanziamento, il piano integrato “Sport e benessere”, che include fra gli altri il progetto della nuova piscina comunale di Figline e Incisa Valdarno.

1.1. La delibera di Giunta n. 54/2022 e la nota di approvazione e trasmissione del progetto al Ministero da parte della Città Metropolitana (atto dell’11 aprile 2022) sono impugnate dai ricorrenti, i quali ne chiedono l’annullamento sulla scorta di quattro motivi in diritto.

1.2. Si sono costituiti per resistere al gravame il Comune di Figline e Incisa Valdarno, la Città Metropolitana di Firenze e il Ministero dell’Interno.

1.3. Nella camera di consiglio del 21 giugno 2022, i ricorrenti hanno rinunciato alla domanda cautelare formulata con l’atto introduttivo del giudizio a fronte della celere definizione del contenzioso, prospettata dal collegio per ragioni di opportunità.

1.4. La causa è stata quindi discussa e trattenuta per la decisione nella pubblica udienza del 25 ottobre 2022, preceduta dallo scambio fra le parti di memorie difensive e repliche.

2. Con il primo motivo di impugnazione, i ricorrenti deducono l’illegittimità della scelta operata dalle amministrazioni intimate, le quali avrebbero candidato ad accedere ai fondi del P.N.R.R. un progetto in palese contrasto con le disposizioni, i requisiti e le finalità a cui detti fondi risultano subordinati, e con la normativa nazionale e sovranazionale di riferimento.

Premesso che tra i valori fondanti il P.N.R.R. vi sono quelli di tutela ambientale e il rispetto del principio eurounitario di non arrecare un danno significativo all’ambiente (“Do No Significant Harm”: DNSH), definito dall’art. 17 del regolamento UE n. 2020/852, il legislatore nazionale ha affidato alle Città Metropolitane il compito di vagliare la coerenza con gli obiettivi europei dei progetti da ammettere a finanziamento. L’art. 21 co. 6 e 7 del d.l. n. 152/2021 stabilisce che i progetti oggetto di finanziamento debbono da un lato riguardare la manutenzione per il riuso e la rifunzionalizzazione ecosostenibile di aree pubbliche e di strutture edilizie pubbliche esistenti per finalità di interesse pubblico, e il miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, con particolare riferimento allo sviluppo e potenziamento dei servizi sociali e culturali e alla promozione delle attività culturali e sportive; dall’altro, assicurare l’equilibrio tra zone edificate e zone verdi limitando il consumo di suolo, e prevedere la valutazione di conformità alle condizioni collegate al ricordato principio del “DNSH”.

Al contrario, il progetto della nuova piscina comunale di Figline e Incisa Valdarno non soddisferebbe minimamente i requisiti prescritti dal citato art. 21, dal momento che prevede la costruzione di un edificio all’interno di un’area verde tenuta in perfetto stato e fonte di grande inclusione e integrazione sociale, oltretutto realizzata a prezzo di significativi investimenti. La futura costruzione pregiudicherebbe e non migliorerebbe il tessuto sociale e ambientale, comportando un notevole consumo di suolo, né la scelta di localizzare la nuova piscina all’interno del parco “Generale Dalla Chiesa” potrebbe giustificarsi sulla base della necessità di garantire una più elevata qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, posto che il parco in questione sarebbe già in perfette condizioni e costituirebbe un importante luogo di svago e incontro, oltre che un’importante risorsa ecologica.

Ancora, la porzione di parco destinata a venire occupata dalla nuova piscina ospita una vegetazione di alto fusto che avrebbe richiesto molti anni per l’attecchimento e lo sviluppo, e la cui distruzione costituirebbe un danno irreversibile alla comunità insediata e per l’ambiente. Le amministrazioni interessate avrebbero tentato di celare l’incoerenza del progetto con la normativa di riferimento dichiarando che gli interventi sul verde risulterebbero “compensativi” rispetto all’area destinata alla realizzazione della nuova piscina grazie a un’attività di “rinaturalizzazione” di aree dismesse in misura almeno doppia rispetto alle nuove edificazioni, ma proprio tale tentativo sarebbe rivelatore della contrarietà del progetto agli obiettivi indicati dalla legge, non essendovi alcuna ragione di realizzare nuove aree verdi distruggendone, al contempo, una esistente da oramai trent’anni e apprezzata dalla popolazione.

Con il secondo motivo, i ricorrenti ribadiscono che nel territorio comunale vi sarebbero altre aree idonee a ospitare la nuova piscina. Gli atti impugnati sarebbero pertanto viziati anche sotto il profilo del difetto di istruttoria, non essendo state contemplate le possibili soluzioni alternative che avrebbero permesso il perseguimento dell’obiettivo di promozione dello sport con il minor danno all’ambiente e all’interesse pubblico a mantenere intatto il parco cittadino. La scelta localizzativa operata dal Comune non potrebbe giustificarsi neppure con l’urgenza di presentare la proposta nel termine finale all’uopo stabilito (22 marzo 2022).

Il denunciato vizio istruttorio sarebbe confermato dalle inesattezze contenute nella relazione tecnica di accompagnamento al progetto, corredata da materiale fotografico fuorviante. E anche l’affermazione per cui il progetto riguarda “aree degradate” non risponderebbe a verità, atteso che il parco si troverebbe in perfette condizioni e rappresenterebbe una risorsa per la collettività.

Ancora, secondo il Comune l’intervento sarebbe teso a fornire un nuovo e migliore servizio alla cittadinanza del Comune e delle aree limitrofe, rispetto a un bacino di utenza allargato ai Comuni di San Giovanni Valdarno, Cavriglia, Greve in Chianti, Rignano sull’Arno, Castelfranco Piandiscò. Ma si tratterebbe di un’affermazione erronea e paradossale, dal momento che i Comuni vicini già disporrebbero di piscine di ampie dimensioni e di notevole pregio, a conferma delle contestate carenze dell’istruttoria.

Gli atti impugnati sarebbero anche viziati sotto il profilo motivazionale. L’intervento dovrebbe garantire il recupero e potenziamento delle opere di urbanizzazione e del verde urbano, il miglioramento della sostenibilità ambientale, della biodiversità e della sicurezza, la valorizzazione di spazi aperti e di connessione urbana; ma tali presunti benefici sarebbero irraggiungibili alla luce del fatto che il progetto comporta la cementificazione di un’area verde, in controtendenza con gli obiettivi dichiarati.

Il terzo motivo è volto a evidenziare l’incompatibilità del progetto della nuova piscina con la disciplina urbanistica comunale. L’area del parco “Generale Dalla Chiesa”, destinata a verde pubblico dal piano operativo adottato dal Comune con deliberazione n. 4/2020, non potrebbe infatti vedere modificata la propria destinazione se non attraverso una procedura aggravata di variante, tema del quale gli atti impugnati non si sarebbero occupati.

Con il quarto motivo, infine, i ricorrenti sottolineano nuovamente come la manutenzione del parco “Generale Dalla Chiesa” abbia comportato l’ingente impiego di risorse pubbliche, che verrebbero a essere vanificate dalla realizzazione della nuova piscina.

Il Comune di Figline e Incisa Valdarno eccepisce il difetto di legittimazione del Comitato ricorrente, che sarebbe stato costituito in funzione della presente controversia e mancherebbe della necessaria rappresentatività. L’eccezione è estesa ai ricorrenti persone fisiche, i quali si sarebbero limitati ad allegare la propria vicinitas all’opera senza fornire la prova concreta di alcuno specifico pregiudizio arrecato loro dagli atti impugnati (le previsioni circa il maggiore inquinamento acustico e l’impatto sulla viabilità della nuova piscina, con corrispondente perdita di valore delle abitazioni di proprietà dei ricorrenti, costituirebbero semplici timori non avallati da prove concrete).

La Città Metropolitana di Firenze, oltre a fare proprie le eccezioni sollevate dal Comune, eccepisce altresì l’improcedibilità del ricorso per mancata impugnativa del sopravvenuto decreto ministeriale del 22 aprile 2022, recante l’approvazione del programma che include il progetto della piscina comunale di Incisa e Figline.

Nel merito, le amministrazioni resistenti – con difese sostanzialmente sovrapponibili – affermano che la rispondenza alle previsioni dettate dall’art. 21 del d.l. n. 152/2021 riguarderebbe non già i singoli progetti, ma il Piano Urbano Integrato presentato dalla Città Metropolitana nella sua interezza.

In ogni caso, la nuova struttura verrebbe a posizionarsi nell’area del parco “Generale Dalla Chiesa” meno utilizzata dal pubblico e caratterizzata dalla minor presenza di piante ad alto fusto. Inoltre, le misure attuali del parco sarebbero salvaguardate attraverso la destinazione a verde pubblico dell’area esterna di pertinenza della vecchia piscina. Il sacrificio di una parte di verde pubblico sarebbe poi ulteriormente compensato dalla prevista riqualificazione di altre aree di verde pubblico, poste anche in prossimità del nuovo impianto: in particolare, il Comune avrebbe approvato il progetto di fattibilità relativo al potenziamento e riqualificazione di aree vicine, con allestimento di oltre 10.000 mq di nuovi spazi verdi nel quartiere Gaglianella e di altri 15.000 mq di verde intorno al campo da rugby. Sarebbe anche prevista la realizzazione di una pista ciclabile collegata alla Ciclopista Regionale dell’Arno.

Non sarebbe violato, di conseguenza, il principio eurounitario “DNSH”, fermo restando che la verifica di coerenza del progetto con detto principio costituirebbe materia riservata alle successive fasi della progettazione.

Aggiungono il Comune e la Città Metropolitana che la localizzazione della nuova piscina è stata considerata strategica in quanto ben servita dai mezzi pubblici, dalla presenza di collegamenti pedonali e ciclabili anche rispetto alla stazione ferroviaria e dalla presenza di parcheggi. Si tratterebbe di una scelta ampiamente discrezionale, non sindacabile se non sotto il profilo della manifesta illogicità o della erroneità sui presupposti di fatto.

Sul piano urbanistico, l’intervento sarebbe assentibile a norma dell’art. 16 co. 3 delle norme tecniche di attuazione del piano operativo comunale, che consente la limitata modifica del perimetro delle aree “S” adibite ad attrezzature pubbliche e il passaggio dall’una all’altra delle destinazioni d’uso previste per quelle aree, nella specie da parco pubblico (“Sv”) a servizi sportivi coperti (“Sf”).

Infine, gli interventi di manutenzione eseguiti nel corso degli anni sul parco “Generale Dalla Chiesa” non potrebbero mai considerarsi vanificati, avendo consentito la fruizione dell’area ai cittadini. La nuova piscina, peraltro, andrebbe a interessare la porzione di parco oggetto di minore manutenzione e, quindi di minori costi, perché non attrezzata e meno alberata.

2.1. Ricostruite le contrapposte posizioni delle parti, in via pregiudiziale deve essere dichiarato il difetto di legittimazione attiva del Comitato per la Difesa e Valorizzazione del Parco Urbano “Carlo Alberto Dalla Chiesa”.

Com’è noto, perché i comitati spontanei e le associazioni di cittadini possano ritenersi legittimati ad impugnare provvedimenti amministrativi ritenuti lesivi di interessi comuni non è sufficiente una previsione statutaria che identifichi tale obiettivo di protezione come compito istituzionale dell’ente, ma occorre la prova che quest’ultimo sia dotato di consistenza organizzativa, adeguata rappresentatività e collegamento stabile con il territorio ove opera. Occorre, inoltre, la prova di un’attività protratta nel tempo e che, quindi, il comitato o associazione non sia stato costituito in occasione e in funzione dell’iniziativa giurisdizionale (fra le molte, cfr. Cons. Stato, sez. IV, 18 maggio 2022, n. 3921; id., 22 marzo 2018, n. 1838).

Il comitato ricorrente, al contrario, non ha dimostrato di possedere alcuno dei requisiti indicati, posto che in atti è stata versata unicamente una bozza di atto costitutivo priva di data e sottoscrizioni degli aderenti, la quale non consente di stabilirne consistenza e rappresentatività. Del pari, non vi sono elementi che permettano di ricostruire l’attività svolta dal comitato in epoca precedente al promovimento del presente giudizio ed, anzi, l’unico elemento disponibile è un articolo di stampa che dà notizia della nascita del comitato e risale al 23 aprile 2022, poco più di un mese prima della notifica del ricorso, potendosi così escludere che una qualche attività significativa sia stata svolta anteriormente all’introduzione della lite giurisdizionale.

Quanto alla posizione del Comitato, l’impugnativa è dunque manifestamente inammissibile.

Quanto ai ricorrenti persone fisiche, per ragioni di economia processuale può invece omettersi di approfondire l’esame delle eccezioni pregiudiziali, poiché la domanda è infondata.

2.2. Il progetto di fattibilità approvato dal Comune di Figline e Incisa Valdarno, e inserito dalla Città Metropolitana di Firenze nel piano integrato “Sport e benessere” per l’ammissione ai fondi del P.N.R.R., si compone di due misure sinergiche: la realizzazione della nuova piscina e la contestuale riqualificazione di aree da destinare a verde pubblico, accompagnata dal miglioramento/potenziamento del sistema della mobilità “dolce”.

Ne dà conto la relazione tecnica trasmessa alla Città Metropolitana a corredo del progetto, la quale descrive unitariamente, mostrandone la reciproca integrazione, i progetti di prefattibilità tecnica ed economica approvati dal Comune, rispettivamente, con le delibere di Giunta n. 54/2022 (nuova piscina) e 69/2022 (riqualificazione aree verdi). La relazione attesta l’impegno del Comune di allestire nel quartiere della Gaglianella, ubicato a breve distanza dal parco “Generale Dalla Chiesa”, circa 28.000 mq di verde pubblico e di completare la rete delle piste ciclabili, risultandone ampiamente compensata, in una considerazione d’insieme dell’impatto degli interventi programmati, la perdita dell’area verde destinata a essere occupata dalla nuova piscina (circa 1.500 mq).

D’altro canto, anche a voler considerare la nuova piscina come intervento a sé stante, il progetto comunale prevede di recuperare a verde pubblico, incorporandola al parco, l’area verde attualmente di pertinenza del vecchio impianto (si veda la pag. 4 della citata relazione tecnica: “detratta la parte a verde che resterebbe di pertinenza della scuola, la nuova struttura dedicata consentirà di recuperare a verde pubblico (parco) un’area oggi inutilizzata, di pertinenza dell’attuale piscina, riconvertita a totale funzione pubblica”). Si tratta di un’area già densamente alberata dell’estensione di circa 3.300 mq e, pertanto, pressoché equivalente a quella che sarà occupata dal nuovo impianto, tenuto conto dell’area esterna di pertinenza della piscina, da adibire a solarium (sul punto, i ricorrenti non contestano le misurazioni offerte dal Comune, che trovano comunque riscontro nelle planimetrie di progetto in atti).

All’esito dell’intervento, in altri termini, il parco pubblico “Generale Dalla Chiesa” verrà ad essere riorganizzato, ma non ridimensionato nell’estensione disponibile ai suoi fruitori. La perdita di suolo dovuta alla realizzazione della piscina sarà compensata dal recupero di ampie zone a verde pubblico in un’area cittadina limitrofa.

2.2. I ricorrenti lamentano altresì l’irragionevolezza della scelta di sacrificare una porzione dell’attuale parco pubblico, sostenendo che la nuova piscina avrebbe ben potuto e dovuto essere localizzata altrove e, segnatamente, all’interno di una delle aree verdi oggetto della prevista riqualificazione. Essi non forniscono tuttavia alcun principio di prova circa l’idoneità di quelle aree, che secondo l’incontestata difesa del Comune sono soggette a rischio idraulico, a ospitare il nuovo impianto sportivo.

Allo stesso modo, i ricorrenti non offrono elementi che consentano di mettere in dubbio la scelta operata dal Comune fra le tre ipotesi localizzative prese in esame in sede di approvazione del progetto.

Pacifico che la struttura esistente necessiti di un intervento di manutenzione straordinaria, il Comune (si vedano la già citata relazione tecnica trasmessa alla Città Metropolitana e la relazione tecnica generale del progetto della nuova piscina) ha optato per la soluzione che permette di contemperare l’esigenza di disporre di un impianto natatorio polifunzionale e di medie dimensioni (impianto “di quartiere”), vocato principalmente all’attività di base e di avviamento, con quella di recuperare alle attività scolastiche gli spazi attualmente occupati dalla piscina, il tutto alla luce dell’impossibilità tecnica di eseguire l’intervento di manutenzione all’interno dell’involucro edilizio esistente e della conseguente necessità di un nuovo consumo di suolo.

Lo “scenario” che prevedeva l’ampliamento fuori sagoma dell’edificio scolastico che ospita la piscina attuale, per una metratura di circa 1.000 mq (il solo ampliamento), è stato scartato per mancata rispondenza agli standard gestionali e per ragioni di costi, vicini a quelli di una nuova costruzione, ma con le controindicazioni di un intervento sull’esistente.

Lo scenario che prevedeva la localizzazione del nuovo impianto all’interno del parco “Generale Dalla Chiesa”, in posizione prossima a quella dell’edificio scolastico esistente, è stato scartato per l’elevato rischio idraulico che caratterizza il sedime interessato, con magnitudo variabile da “moderata” a “severa” a “molto severa”, tale da necessitare di una consistente sopraelevazione del piano vasca rispetto al piano di campagna che porterebbe, di fatto, a realizzare un edificio a due piani fuori terra con la piscina collocata a quello superiore, configurazione giudicata diseconomica.

La soluzione adottata è quella che, a parità di altre condizioni, consente appunto di superare le criticità legate al rischio idraulico (magnitudo “moderata”) e di collocare il nuovo impianto all’interno di un edificio rialzato di soli 50 – 70 cm rispetto al piano di campagna, realizzando la piscina al pianterreno e i locali tecnici nell’interrato, come richiesto da una progettazione ottimale.

Alle valutazioni comunali i ricorrenti non oppongono rilievi di ordine tecnico, se non genericissimi, di modo che ancora una volta non è possibile dubitare della localizzazione prescelta, la quale del resto non è certo sindacabile nel merito, una volta che sia stata esclusa la sussistenza di vizi sul piano della legittimità.

2.3. La prospettazione dei ricorrenti è infondata anche con riguardo alla pretesa inosservanza delle prescrizioni dettate dall’art. 21 del d.l. n. 152/2021 (“Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza”), convertito con modificazioni in legge n. 233/2021.

Per quanto qui interessa, la disposizione al comma sesto stabilisce che i progetti ammissibili al finanziamento debbono riguardare la manutenzione per il riuso e la rifunzionalizzazione ecosostenibile di aree pubbliche e di strutture edilizie pubbliche e private, il miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale, economico e ambientale, con particolare riferimento allo sviluppo e potenziamento dei servizi sociali e culturali e alla promozione delle attività economiche, culturali e sportive. I progetti debbono inoltre, a norma del successivo comma settimo, “assicurare l’equilibrio tra zone edificate e zone verdi, limitando il consumo di suolo”, e “prevedere la valutazione di conformità alle condizioni collegate al principio del DNSH (Do Not Significant Harm)”.

Come si vede, è lo stesso legislatore a escludere che il (nuovo) consumo di suolo implichi di per sé contrarietà del progetto ai criteri di ammissibilità al finanziamento, giacché un limitato consumo di suolo è espressamente consentito a condizione che sia garantito l’equilibrio tra zone edificate e zone verdi. Gli obiettivi perseguiti dall’art. 21 cit. sono del tutto compatibili con tale impostazione (pare evidente come lo sviluppo dei servizi sociali e culturali e la promozione delle attività economiche, culturali e sportive esiga la realizzazione di nuove strutture o impianti, laddove mancanti), alla quale neppure osta il rispetto del principio eurounitario “Do No Significant Harm”: ai sensi dell’art. 17 del Regolamento UE n. 852/2020 e della Comunicazione della Commissione contenente “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza (2021/C 58/01)”, il consumo di suolo non rappresenta “danno significativo” a meno che non si traduca nella distruzione di un ecosistema e delle specie che lo popolano, ovvero, nell’ottica dell’economia circolare, porti a significative inefficienze nell’impiego della risorsa.

Che l’attività edilizia di nuova costruzione non costituisca, sotto il profilo del consumo di suolo, un’attività di per sé contraria al principio “DNSH” è confermato dal Regolamento n. 2139/2021, con cui la Commissione UE, assolvendo alla delega contenuta nel Regolamento n. 852/2020, ha stabilito i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni possa considerarsi che una determinata attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all’adattamento ai cambiamenti climatici, e se essa non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale. Fra le attività per le quali sono stati dettati i predetti criteri vi è anche l’edilizia, intesa non solo nel senso di recupero e riutilizzo dei fabbricati esistenti, ma anche quale attività di nuova costruzione, la cui compatibilità con il principio “DSNH” non è aprioristicamente negata dal legislatore europeo, ma dipende dal rispetto di determinate condizioni che garantiscono la mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici, la protezione delle acque, la transizione verso un’economia circolare, la prevenzione e riduzione dell’inquinamento, la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi, con il divieto, quanto a quest’ultimo aspetto, di nuove costruzioni su: terreni coltivati e seminativi con un livello da moderato ad elevato di fertilità del suolo e biodiversità sotterranea, come indicato nell'indagine LUCAS dell'UE; terreni vergini con un elevato valore riconosciuto in termini di biodiversità e terreni che costituiscono l'habitat di specie (flora e fauna) in pericolo elencate nella lista rossa europea o nella lista rossa dell'IUCN; terreni che corrispondono alla definizione di foresta stabilita dalla legislazione nazionale utilizzata nell'inventario nazionale dei gas a effetto serra o, se non disponibile, alla definizione di foresta della FAO (si vedano gli Allegati I e II del Regolamento n. 2139/2021).

Ribadito, pertanto, che la scelta di trasformare una porzione del parco “Generale Dalla Chiesa” per realizzarvi la nuova piscina comunale di per sé sola non comporta alcuna violazione del “Do No Significant Harm”, le dimensioni dell’edificio in progetto (circa 1.500 mq) non sono tali da snaturare le caratteristiche dell’area urbana di riferimento, che resta pur sempre connotata dalla forte presenza del parco. L’inserimento della piscina non altera in maniera sostanziale l’equilibrio fra zona verde e zona edificata (né invero i ricorrenti affermano il contrario), mentre ai fini della fruizione da parte della cittadinanza la perdita di una porzione del parco, come detto, è compensata in loco dalla prevista annessione al parco dell’area verde di pertinenza della vecchia piscina, e questo senza considerare il recupero alla fruizione pubblica di nuovi e consistenti spazi verdi posti a breve distanza, nella zona cittadina limitrofa.

Per altro verso, l’edificio della nuova piscina è progettato per rispondere alla normativa sui C.A.M. e per conseguire il riconoscimento di “edificio a energia quasi zero” (NZEB), coerentemente con i sopra richiamati criteri europei di esclusione del “danno significativo”. E, in una prospettiva più ampia, non è discutibile che l’intervento ammesso al finanziamento valga, nel suo complesso (realizzazione della piscina e contestuale riqualificazione di nuovi spazi a verde pubblico), a realizzare gli obiettivi stabiliti dall’art. 21 del d.l. n. 152/2021.

2.4. L’operato delle amministrazioni resistenti si sottrae alle critiche dei ricorrenti anche con riferimento alla asserita diseconomicità dell’intervento, che vanificherebbe le risorse impiegate nel corso degli anni per la manutenzione del parco.

A fronte dei costi sostenuti per l’allestimento e la manutenzione dell’area verde, la cittadinanza ha infatti fruito e continuerà a fruire del parco, sia pure parzialmente modificato nella dislocazione (ma non, lo si è detto, nelle dimensioni), dovendosi perciò escludere che per il passato vi sia stato un inutile dispendio di risorse; tanto più che il Comune avrebbe comunque dovuto provvedere alla ordinaria manutenzione dell’area indipendentemente dalla sua destinazione, a garanzia del decoro e della sicurezza urbana. La nuova piscina non riguarderà, poi, la parte attrezzata del parco e non comporterà la dismissione di attrezzature e/o allestimenti realizzati con i denari della collettività, fermo restando che anche sotto il profilo strettamente economico il cambio di destinazione impresso a una contenuta porzione del parco appare adeguatamente compensato dai benefici arrecati alla cittadinanza in termini di riqualificazione e potenziamento dei servizi collettivi, senza arbitrarie penalizzazioni a carico di alcuno.

2.5. Resta da verificare, in ultimo, la compatibilità del progetto del nuovo impianto con la disciplina urbanistica comunale, sostenendo i ricorrenti che la destinazione del parco a verde urbano (“Sv”) richiederebbe, per essere modificata, un’apposita variante al piano operativo adottato.

La tesi è smentita dall’art. 16 co. 3 delle norme di attuazione del P.O., che, per il caso di interventi puntuali posti in essere dall’amministrazione comunale, ammette “la limitata modifica delle perimetrazioni delle aree con destinazione d'uso per attrezzature di servizio pubblico S, con passaggio dall'una all'altra delle articolazioni riportate al comma 1, senza comportare variante al Piano Operativo”. La realizzazione della piscina, come dedotto dalle amministrazioni resistenti, costituisce certamente un intervento “puntuale”, comportante il passaggio dalla destinazione “Sv” alla destinazione “Sf” (servizi sportivi coperti), all’interno della medesima destinazione d’uso urbanisticamente rilevante “S” (attrezzature di servizio pubblico); e la circostanza che esso riguardi una porzione approssimativamente pari a 1/3 dell’attuale estensione del parco fa ritenere che si sia in presenza di una modifica circoscritta (“limitata”) del perimetro delle aree “S” interessate, tale da non implicare variante allo strumento urbanistico.

3. Le considerazioni sopra illustrate conducono al rigetto del gravame proposto dai ricorrenti persone fisiche, che si accompagna alla già rilevata inammissibilità dell’impugnativa congiuntamente proposta dal Comitato per la Difesa e Valorizzazione del Parco Urbano “Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa”.

3.1. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso quanto alla posizione del Comitato per la Difesa e Valorizzazione del Parco Urbano “Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa” e lo respinge quanto alla posizione degli altri ricorrenti.

Condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese processuali sostenute dal Comune di Figline e Incisa Valdarno e dalla Città Metropolitana di Firenze, che liquida per ciascuna delle menzionate parti resistenti in euro 3.000,00, oltre agli accessori di legge.

Dichiara la compensazione delle spese nei rapporti fra i ricorrenti e il Ministero dell’Interno.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Eleonora Di Santo, Presidente

Pierpaolo Grauso, Consigliere, Estensore

Silvia De Felice, Primo Referendario

 
 
L'ESTENSOREIL PRESIDENTE
Pierpaolo GrausoEleonora Di Santo
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO