ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/09031

Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 644 del 29/06/2016
Firmatari
Primo firmatario: BECATTINI LORENZO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 29/06/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 29/06/2016
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-09031
presentato da
BECATTINI Lorenzo
testo di
Mercoledì 29 giugno 2016, seduta n. 644

  BECATTINI. — Al Ministro dello sviluppo economico . — Per sapere – premesso che:
il 12 dicembre 2006 il Parlamento europeo e il Consiglio europeo hanno approvato la direttiva 2006/123/CE, meglio nota come direttiva Bolkestein, con lo scopo facilitare la creazione di un libero mercato dei servizi in ambito europeo. L'Italia ha dato attuazione alla direttiva mediante i decreto legislativo n. 59 del 26 marzo 2010;
col citato provvedimento il Governo italiano ha deciso di applicare tale direttiva anche al settore del commercio ambulante su aree pubbliche. Il Parlamento europeo, con risoluzione n. (2010/2109 (INI)), ha preso atto tuttavia della forte preoccupazione espressa dai venditori ambulanti nei confronti della possibilità che la direttiva 2006/123/CE possa essere applicata negli Stati Membri estendendo il concetto di «risorsa naturale» anche al suolo pubblico, producendo limitazioni temporali alle concessioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche che sarebbero gravemente dannose per l'occupazione, la libertà di scelta dei consumatori e l'esistenza stessa dei tradizionali mercati rionali;
l'Italia è diventata così l'unico paese nell'Unione, insieme alla Spagna, ad aver applicato la direttiva Bolkestein al commercio ambulante;
il recepimento della direttiva Bolkestein nell'ambito dei mercati ambulanti comporta, fra le altre cose, l'apertura del settore a nuove imprese straniere e multinazionali – comprese società di capitali –, il divieto di rinnovo automatico delle concessioni e l'assegnazione degli spazi pubblici tramite bandi con divieto di favorire il prestatore uscente, come previsto dagli articoli 11, 16, comma 4, e 70, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2010;
la conferenza unificata fra regioni e province autonome ha raggiunto il 5 luglio 2012 un accordo, in attuazione dell'articolo 70, comma 5, del decreto legislativo n. 59 del 2010, che prevede una proroga dell'attuale situazione fino al 7 maggio 2017, seguita da un regime transitorio di licenze, della durata compresa fra i 9 e i 12 anni, durante il quale i comuni potranno assegnare gli spazi secondo criteri che tengano conto dell'anzianità di servizio nell'esercizio del mercato su aree pubbliche, per tutelare le imprese che già svolgono la loro attività in tali mercati. La Spagna ha fissato a 75 anni la durata di un simile regime transitorio a tutela delle imprese già presenti;
le misure previste dal decreto legislativo n. 59 del 2010, malgrado il regime transitorio approvato dalla conferenza unificata, non tengono conto delle peculiarità di queste attività, quasi sempre imprese individuali o a dimensione familiare, che difficilmente potrebbero competere in un mercato così aperto. Inoltre il decreto legislativo menzionato fa venire meno i requisiti di stabilità necessari per programmare investimenti in strutture e personale, nonché per recuperare gli investimenti già realizzati e indispensabili per garantire un'offerta migliore. Infine questa tipologia di mercati, impiegando circa 500.000 addetti a livello nazionale, fa parte del tessuto economico delle nostre città, nonché della loro immagine turistica e tradizionale, che anche per questo necessiterebbero di maggior tutela;
alcune associazioni che rappresentano gli interessi dei commercianti ambulanti hanno richiesto che venga rivista la decisione di applicare la direttiva Bolkestein al commercio ambulante, o che quantomeno si preveda l'estensione della durata del regime transitorio delle concessioni per un tempo abbastanza ampio da permettere l'ammortamento degli investimenti realizzati, così come fatto in Spagna;
alcune regioni stanno approvando documenti coerenti con le proposte delle associazioni sopra citate: la regione Puglia con la mozione n. 106/2016 e la regione Piemonte con una proposta di legge (Atto Camera 3700) recentemente approvata dalla III commissione del consiglio regionale in sede legislativa e successivamente trasmessa al Parlamento, finalizzata a prevedere che l'Italia escluda il commercio ambulante dall'ambito di applicazione della direttiva Bolkestein per tutelare le piccole imprese del settore;
le associazioni di categoria di cui sopra hanno anche osservato che l'intesa raggiunta dalla conferenza unificata il 5 luglio 2012 pone ulteriori difficoltà ai commercianti ambulanti che operano in comuni diversi, poiché non prevede l'utilizzo di regole omogenee per l'istituzione dei bandi, lasciando libertà di applicare criteri differenti sul territorio;
per cercare di porre rimedio a quest'ultimo problema la regione Toscana ha sottoscritto l'11 ottobre 2013 un protocollo d'intesa con Anva Confesercenti, Anci Toscana e Fiva Confcommercio, col quale si impegna a favorire e a sostenere l'uniforme applicazione della nuova disciplina in materia di commercio sulle aree pubbliche all'interno della regione;
sempre nel consiglio regionale della Toscana è stata presentata il 16 giugno 2016 una mozione (n. 424) affinché la giunta regionale riferisca sullo stato di attuazione delle norme previste dalla conferenza unificata del 5 luglio 2012 e dal protocollo d'intesa dell'11 ottobre 2013, così da promuovere insieme al Governo un'ulteriore fase di approfondimento del quadro giuridico in materia –:
se il Governo sia a conoscenza della questione e dei documenti di cui in premessa approvati dalle Regioni;
quale sia l'orientamento del Governo in merito, tenuto conto che fino ad oggi solo Spagna ed Italia hanno recepito la direttiva in materia di commercio ambulante su aree pubbliche, peraltro con modalità molto diverse riguardo alla durata delle concessioni;
se sussista il rischio che si verifichi un'applicazione dell'intesa, raggiunta in sede di conferenza unificata, diversa da comune a comune, potendosi così generare un appesantimento burocratico che va contro la spinta alla semplificazione prevista da recenti misure normative;
se il Governo non consideri ragionevole la proposta avanzata da alcune associazioni del settore, di una proroga dell'attuale sistema di concessioni fino al 2020, così da favorire un approfondimento del quadro giuridico in materia. (5-09031)