19, Marzo, 2024

Abbonamenti per treni e autobus: fissate le regole per chiedere la ‘compensazione’ relativa al lockdown

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La Regione Toscana ha stabilito in che modo si potranno richiedere le compensazioni per gli abbonamenti inutilizzati: i pendolari potranno ottenere il prolungamento dei tempi dell’abbonamento oppure un voucher

Sono state finalmente stabilite regole e modalità per ottenere il 'ristoro' di quegli abbonamenti per treni e autobus che i pendolari non hanno potuto utilizzare durante il lockdown. La Regione ha deciso di fissare tempi e modalità univoche in tutta la Toscana per chiedere alle aziende di trasporto che effettuano servizio pubblico il prolungamento dei tempi dell’abbonamento non utilizzato oppure il voucher compensativo previsto dal decreto legge n.34 del 19 maggio 2020. 

I cittadini della Toscana dovranno seguire un percorso preciso per chiedere la ‘compensazione’ dei servizi non fruiti durante il lockdown alle aziende di trasporto pubblico su gomma che operano in Toscana, o a Trenitalia spa e Tft spa per quanto riguarda il servizio su ferro. Queste le linee guida approvate dalla Giunta regionale.

1 – il diritto alla compensazione vale per tutti i tipi di abbonamento, anche per i ‘Pegaso’ e per l’abbonamento ‘Unico metropolitano’;

2 – la compensazione è relativa al periodo per il quale non ne è stato possibile l'utilizzo del titolo di viaggio, periodo diverso per ciascun soggetto;

3 – la richiesta di compensazione andrà avanzata entro il 15 ottobre, salvo nuova proroga del periodo di emergenza con apposito provvedimento ministeriale. Andrà indirizzata all’Azienda che ha emesso l’abbonamento;

4 – la richiesta andrà presentata preferibilmente on-line sul portale aziendale dedicato, secondo le modalità indicate dalle aziende stesse;

5 – gli abbonati che hanno diritto alla compensazione dovranno comunicare all’azienda di trasporto titolare dell’abbonamento la propria situazione inviando una domanda alla quale dovranno allegare:
a) il titolo di viaggio in corso di validità nel periodo del lockdown (definito dai provvedimenti attuativi delle misure di contenimento previste dal decreto-legge del 23 febbraio e dalle successive modifiche del 5 marzo e 25 marzo);
b) una dichiarazione rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa al mancato utilizzo, in tutto o in parte, del titolo di viaggio in conseguenza del lockdown. La dichiarazione dovrà contenere informazioni su:
– generalità del titolare dell’abbonamento;
– causa del mancato utilizzo del titolo di viaggio (specificando “…in conseguenza dei provvedimenti attuativi delle misure di contenimento previste dall'articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 o dall'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19”);
– l’indicazione del luogo di lavoro e del datore di lavoro (se in rapporto di dipendenza o altro) se il titolo di viaggio non è stato fruito per misure di contenimento che hanno fermato o ridotto l’attività lavorativa;
– nome e indirizzo dell’istituto scolastico presso il quale si reca lo studente titolare dell’abbonamento, se il titolo di viaggio non è stato fruito a causa della sospensione dell’attività scolastica;
– la durata del mancato utilizzo del titolo di viaggio.

6-  le aziende di trasporto potranno utilizzare una di queste forme di compensazione:
– emissione di un voucher di importo pari all'ammontare della spesa effettivamente sostenuta dall’utente per i giorni di non utilizzo dell’abbonamento, da utilizzare entro un anno dall'emissione;
– prolungamento della durata dell'abbonamento per un periodo corrispondente a quello durante il quale non ne è stato possibile l'utilizzo.

Nel caso in cui il titolare del diritto al rimborso non avesse più necessità di usufruire del servizio di trasporto, si invitano le aziende a trovare forme alternative di ristoro (ad esempio la possibilità di utilizzare il voucher per altri titoli di viaggio), anche in coerenza con le raccomandazioni europee a tutela dei consumatori. 

7 – le aziende dovranno dare massima diffusione attraverso i loro canali di comunicazione (anche call center aziendali) alle informazioni sulle modalità di richiesta, di emissione e di spendibilità dei voucher o delle altre misure di compensazione. Le informazioni e le modalità di richiesta dovranno essere di facile accesso, di semplice applicazione, chiare, sintetiche e possibilmente effettuabili on-line dando supporto agli interessati con i call center aziendali. 

Per gli abbonamenti plurimensili, si procederà nel rispetto di quanto previsto dall’art. 18 della L.R. 42/98.

Glenda Venturini
Glenda Venturini
Capo redattore

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